IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito del  tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 24 marzo 1993, n.75, recante disposizioni
varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10,  con  cui
si   prevede   che   all'estinzione   dei  crediti  risultanti  dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi  e  delle  dichiarazioni
annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  relative ai periodi di
imposta chiusi entro  il  31  dicembre  1985,  si  provvede  mediante
assegnazione  ai  creditori  di  titoli di Stato, che il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad emettere fino all'importo  massimo  di  lire
4.500 miliardi;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  24  settembre  1993,  n. 376,
reiterato, da ultimo, con decreto-legge 23  maggio  1994,  n.    307,
convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art.
10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e' stato aggiunto, dopo il
comma  2, un ulteriore comma (2-bis) in forza del quale e' stato, fra
l'altro, stabilito che:
   la differenza fra l'importo di lire 4.500 miliardi  e  quello  dei
crediti  di  cui  e'  stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1
dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del  1993,  e'  destinata
all'estinzione,  secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti
relativi al periodo d'imposta chiuso entro il  31  dicembre  1987  di
ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non  inferiore a lire cento
milioni,  risultanti  dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni   dei
redditi, con le modalita' indicate nel medesimo comma 2-bis;
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
   con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  da emanarsi entro il 10
ottobre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalita' e  le
procedure di assegnazione dei titoli;
  Visto  il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  con  cui  il  Ministro
delle  finanze  ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare  le  modalita'  di
presentazione  delle  richieste e le procedure per la rilevazione dei
crediti che possono essere oggetto  di  estinzione,  stabilendo,  fra
l'altro,  che  venga  trasmesso  al Ministero del tesoro un esemplare
degli elenchi riepilogativi -  recanti  l'ammontare  dei  crediti  da
estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
   n.  100462  del 3 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1993;
   n.  101038  del  23  settembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993;
   n.  397519  del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 5 aprile 1994;
   n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 1995;
   n. 594837 del 6 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 dell'11  dicembre  1995,  con  cui  sono  state  disposte,  in
attuazione  dell'art.  10  del  citato  decreto-legge n. 16 del 1993,
emissioni  di  certificati   di   credito   del   tesoro,   destinati
all'estinzione    di   crediti   d'imposta   per   complessive   lire
3.943.026.918.000;
  Visto il proprio decreto n. 101212 del 6 ottobre  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, con il quale,
in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 376 del 1993,
si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui  alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati   certificati  di  credito  del  tesoro  quinquennali,  con
godimento 1 gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%;
  Viste le lettere in data 27 maggio e 7 giugno 1996 con le quali  il
Ministero  delle  finanze,  nel  comunicare che l'importo dei crediti
d'imposta da ripianare ai sensi dell'art. 1 del citato  decreto-legge
n.  307  del  1994 mediante assegnazione dei suddetti titoli di Stato
ammonta a complessive lire 556.973.082.000 (pari alla differenza  tra
i citati importi di lire 4.500 miliardi e di lire 3.943.026.918.000),
ha  trasmesso  un  apposito  elenco,  facente  parte  integrante  del
presente decreto, riguardante n. 859 contribuenti creditori d'imposta
ai sensi della medesima disposizione legislativa, per  un  totale  di
crediti  ammessi  al  rimborso  pari  a  lire  510.323.048.000 ed ha,
inoltre, fatto presente che  gli  importi  inclusi  in  detto  elenco
inferiori  a  lire  cento  milioni  riguardano  somme da rimborsare a
titolo di interessi relativi a crediti  d'imposta  superiori  a  tale
importo, gia' rimborsati dai competenti Uffici del suddetto Ministero
delle  finanze  e  per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola
liquidazione  degli  interessi,  cosi'  come  previsto  dall'art.  2,
secondo comma, del citato decreto ministeriale 27 aprile 1992;
  Ritenuto  che  occorre procedere all'emissione di una prima tranche
dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato,
di complessive lire 510.745.000.000 e  che  contro  il  rilascio  dei
suddetti  titoli  di  Stato  verra'  versato all'entrata del bilancio
statale l'importo  corrispondente  ai  crediti  d'imposta  ammessi  a
rimborso   (lire   510.323.048.000),   nonche'   l'importo   di  lire
421.952.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e  l'ammontare
dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella
legge  22  luglio  1994, n. 457, e' disposta l'emissione di una prima
tranche di certificati  di  credito  del  tesoro  al  portatore,  per
l'importo di nominali lire 510.745.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse: 9% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno, con le modalita' di cui al successivo art. 5;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.