IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, reiterato, da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-bis) in forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che: la differenza fra l'importo di lire 4.500 miliardi e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire cento milioni, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, con le modalita' indicate nel medesimo comma 2-bis; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli; Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalita' di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso; Visti i sottoindicati decreti ministeriali: n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1993; n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993; n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994; n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1995; n. 594837 del 6 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1995, con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, emissioni di certificati di credito del tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive lire 3.943.026.918.000; Visto il proprio decreto n. 101212 del 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 376 del 1993, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro quinquennali, con godimento 1 gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%; Viste le lettere in data 27 maggio e 7 giugno 1996 con le quali il Ministero delle finanze, nel comunicare che l'importo dei crediti d'imposta da ripianare ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994 mediante assegnazione dei suddetti titoli di Stato ammonta a complessive lire 556.973.082.000 (pari alla differenza tra i citati importi di lire 4.500 miliardi e di lire 3.943.026.918.000), ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 859 contribuenti creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a lire 510.323.048.000 ed ha, inoltre, fatto presente che gli importi inclusi in detto elenco inferiori a lire cento milioni riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi relativi a crediti d'imposta superiori a tale importo, gia' rimborsati dai competenti Uffici del suddetto Ministero delle finanze e per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi, cosi' come previsto dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto ministeriale 27 aprile 1992; Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 510.745.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (lire 510.323.048.000), nonche' l'importo di lire 421.952.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 510.745.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1994; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 9% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno, con le modalita' di cui al successivo art. 5; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.